Auto elettriche e colonnine di ricarica: a chi spettano gli incentivi.

Il 2020 ci ha fatto temere per il futuro, ma ci ha anche dato segnali positivi. E’ il caso dell’auto elettrica che – finalmente – ha fatto il suo ingresso in tutte le case automobilistiche. I vantaggi diventano sempre più chiari a tutti, ma restano ancora dubbi e perplessità sulle colonnine di ricarica. 

Il tema del momento riguarda gli incentivi fiscali per l’acquisto e posa in opera di queste ultime. Chi può richiederli? (art. 16-ter del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63)”

Gli interessati ritengono che, per far funzionare correttamente le stazioni di ricarica, sia necessario richiedere al proprio fornitore di energia elettrica un aumento di potenza.  Il comma 1039 della Legge di Bilancio del 2019 prevede la possibilità di portare in detrazione anche “i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale che non superi comunque i 7 kilowatt”.

 Ma i 7 kilowatt , di cui parla l’articolo, sono da intendere aggiuntivi o totali a quelli già a disposizione della persona che vuole installare i punti di ricarica? 

Inoltre, è prassi comune dei fornitori aggiungere alla potenza impegnata un ulteriore 10 per cento di potenza disponibile. Dunque questo potrebbe indurre il contribuente a pensare che, i 7 kilowatt, siano da intendersi “aggiuntivi” a quanto già disponibile, mentre la detrazione andrebbe calcolata sulla spesa connessa a tutta la potenza disponibile, quindi sul totale fatturato. 

L’Agenzia delle Entrate chiarisce la possibilità di una detrazione lorda “fino a concorrenza del suo ammontare” per le spese, documentate e sostenute dall’1 marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per acquisto e posa delle infrastrutture per la carica dei veicoli elettrici, “inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kilowatt”.

Attenzione, però. La detrazione è da ripartire in dieci quote annuali e spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute, “calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3 mila euro”.

E per chi vuole usufruire dell’ Ecobonus 110%?

Secondo il DL rilancio convertito in legge n. 77 del 17 luglio 2020, le colonnine sono considerate “interventi trainati”. Pertanto possono andare in detrazione nella misura del 110% da ripartire in cinque anni, a patto che vengano abbinate ad almeno un “intervento trainante”.
Come specifica l’articolo 121 del decreto legge 34/2020, si può optare “in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”.